Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore
dei beni significativi.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
-ascensori e montacarichi;
-infissi esterni e interni;
-caldaie;
-video citofoni;
-apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
-sanitari e rubinetteria da bagni;
-impianti di sicurezza.
Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza
tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
-ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
-ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al
recupero edilizio;
-alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che,
successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i
presupposti per farlo.
L’IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO
E RISTRUTTURAZIONE CASA:
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza,
l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Si tratta, in particolare:
- delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione
degli interventi di
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione
- dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione
degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.