Iva Agevolata sulle ristrutturazioni della casa, quando spetta

Coloro che hanno deciso di fare ristrutturazioni alla casa possono godere oltre alle detrazioni del 36% anche dell' Iva agevolata al 10%. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore
dei beni significativi.

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
-ascensori e montacarichi;
-infissi esterni e interni;
-caldaie;
-video citofoni;
-apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
-sanitari e rubinetteria da bagni;
-impianti di sicurezza.
Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza
tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
-ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
-ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al
recupero edilizio;
-alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che,
successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i
presupposti per farlo.

L’IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO
E RISTRUTTURAZIONE CASA:

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza,
l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Si tratta, in particolare:
- delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione
degli interventi di
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione
- dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione
degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.