Quando si possono utilizzare le agevolazioni prima casa al 4%?

Quando si possono utilizzare le agevolazioni fiscali al momento del rogito come "prima casa" e quando la stessa è considerata tale? Non sono domande da nulla perchè nel caso di compravendita prima casa le imposte sono del 4% altrimenti del 10%, il prossimo anno forse dell'8% se passa la riforma del federalismo fiscale.
Di solito non si possono utilizzare le agevolazioni come prima casa se il futuro proprietario risulti già in possesso nello stesso comune o nell’intero territorio nazionale, se acquistato con le agevolazioni,di un immobile ad uso abitativo.
In una recente ordinanza (la n. 100 dell’8 gennaio 2010) però, la Corte di Cassazione ha affermato che è possibile fruire delle agevolazioni «prima casa» anche nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti già titolare di altro alloggio che non sia «concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia».
In tale particolare caso il contribuente viveva in un appartamento di soli 22mq con moglie e figli.
Qualora però l’immobile acquistato con le agevolazioni da uno dei due coniugi prima di prima di contrarre matrimonio non sia più idoneo e l’altro coniuge non sia proprietario pro-quota di detto immobile, nulla impedisce che tale ultimo soggetto possa usufruire in relazione all’acquisto di un nuovo immobile delle agevolazioni «prima casa», sempreché ovviamente risultino rispettati i predetti requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma ai fini della spettanza dell’agevolazione.